Condice di Condotta

Ultimo aggiornamento il 14 luglio 2016


1. Introduzione

Il Codice di condotta di JOMA per i produttori e i fornitori (di seguito, il Codice) definisce gli standard minimi di comportamento etico e responsabile che devono essere osservati dai produttori e dai fornitori dei prodotti commercializzati da JOMA nello sviluppo della sua attività, in conformità con la cultura aziendale di JOMA, saldamente basata sul rispetto dei diritti umani e del lavoro.


JOMA si impegna a fornire i mezzi necessari affinché i produttori e i fornitori conoscano e comprendano questo codice e possano assumerne la conformità.


Il Codice si applica a tutti i produttori e fornitori coinvolti nei processi di acquisto, produzione e finitura e promuove e si basa sui principi generali che definiscono il comportamento etico di JOMA:

  • Tutte le sue attività saranno sviluppate in modo etico e responsabile.
  • Chiunque abbia, direttamente o indirettamente, un rapporto di lavoro, economico, sociale o industriale con l'azienda deve essere trattato in modo equo e rispettoso.
  • Tutte le sue attività saranno sviluppate nel rispetto dell'ambiente.
  • Tutti i suoi produttori e fornitori (centri di produzione non di proprietà di JOMA) si atterranno pienamente a questi impegni e promuoveranno la loro responsabilità per garantire il rispetto degli standard stabiliti nel presente Codice.

2. Divieto di lavoro forzato

JOMA non permetterà alcuna forma di lavoro forzato o involontario nei suoi produttori e fornitori. Non potranno richiedere ai propri dipendenti alcun “deposito” né trattenere documenti comprovanti la propria identità I produttori riconoscono il diritto dei loro dipendenti di lasciare il loro posto di lavoro con un ragionevole preavviso (1).


3. Divieto di lavoro minorile

I produttori e i fornitori non assumeranno minori. JOMA definisce un minorenne come una persona di età inferiore ai 16 anni. Se la legislazione locale stabilisce un limite massimo di età, tale limite sarà rispettato (2). Le persone di età compresa tra 16 e 18 anni sono considerate lavoratori giovanili. Non devono fare turni di notte o in condizioni di pericolo (3).


4. Divieto di abusi o trattamenti inumani

I produttori e i fornitori tratteranno i loro dipendenti con dignità e rispetto. In nessun caso saranno tollerate punizioni fisiche, molestie sessuali o razziali, abusi verbali o di potere o qualsiasi altra forma di molestia o intimidazione.


5. Salute e sicurezza sul lavoro

I produttori e i fornitori forniranno ai loro dipendenti un luogo di lavoro sicuro e sano, garantendo condizioni minime di luce, ventilazione, igiene, protezione antincendio, misure di sicurezza e accesso all'acqua potabile.

  • I lavoratori devono avere servizi igienici puliti e acqua potabile. Laddove le condizioni lo richiedano, dovrebbero essere previste strutture per la conservazione degli alimenti.
  • Le camere da letto, se fornite, saranno igieniche e sicure.
  • I produttori e i fornitori adottano le misure necessarie per prevenire incidenti e danni alla salute dei lavoratori, riducendo al minimo, per quanto possibile, i rischi inerenti al lavoro.
  • I produttori e i fornitori forniranno ai loro lavoratori una formazione regolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'azienda deve tenere un'adeguata registrazione dei corsi di formazione impartiti. Essi devono inoltre nominare un responsabile della salute e della sicurezza all'interno della Direzione con sufficiente autorità e capacità decisionale (4).

6. Pagamento dello stipendio

I produttori e i fornitori devono garantire che il salario pagato ai loro lavoratori sia almeno pari al minimo legale o a quello stabilito da un accordo, se superiore. In ogni caso, il suddetto salario deve sempre essere sufficiente a coprire, almeno, le esigenze di base e quelle che potrebbero essere considerate ragionevoli esigenze aggiuntive dei lavoratori e delle loro famiglie.


I produttori e i fornitori non possono effettuare detrazioni dal salario dei lavoratori per motivi disciplinari o per qualsiasi altro motivo diverso da quelli stabiliti dalla legislazione applicabile, senza la loro espressa autorizzazione. Allo stesso modo, essi forniscono ai loro lavoratori: al momento dell'assunzione, informazioni scritte e comprensibili sulle loro condizioni salariali e al momento del pagamento periodico del loro salario, informazioni sulle loro specifiche.


I produttori e i fornitori devono garantire che i salari e gli altri benefici siano pagati in modo tempestivo in conformità con la legge applicabile e, in particolare, che i pagamenti siano effettuati nel modo più conveniente per i lavoratori (5).


7. Salute e sicurezza dei prodotti

I produttori e i fornitori sono responsabili di garantire che tutti i prodotti forniti a JOMA siano conformi agli standard di salute e sicurezza di JOMA, in modo che gli articoli commercializzati non comportino alcun rischio per il cliente.


8. Impegno ambientale

I produttori e i fornitori manterranno un impegno costante per la protezione dell'ambiente e si conformeranno agli standard e ai requisiti stabiliti dalla legislazione locale e internazionale applicabile.


Allo stesso modo, si impegnano a rispettare gli standard ambientali stabiliti da JOMA, comprese, se del caso, le misure per ridurre e compensare l'impatto che può essere necessario per applicare tali standard.


9. Riservatezza delle informazioni

I produttori e i fornitori hanno l'obbligo di preservare l'integrità e la riservatezza delle informazioni che ricevono a seguito dei rapporti commerciali che intrattengono con JOMA.


L'obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo la fine del tuo rapporto con JOMA e comprenderà l'obbligo di restituire qualsiasi materiale relativo all'azienda in possesso del produttore o del fornitore.



(1) Gli aspetti relativi a queste limitazioni saranno disciplinati dalle Convenzioni 29 e 105 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

(2) Gli aspetti relativi alla proibizione del lavoro minorile saranno sviluppati secondo le Convenzioni 138 e 182 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

(3) Gli aspetti relativi alle condizioni di lavoro degli animatori giovanili saranno disciplinati dalla Raccomandazione 190 dell'OIL.

(4) Gli aspetti relativi alle condizioni di lavoro negli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro saranno regolati dalla Convenzione 155 dell'OIL.

(5) Gli aspetti relativi al pagamento degli stipendi, saranno regolati dalle Convenzioni 26 e 131 dell'OIL.