Codice di Condotta

Ultimo aggiornamento: 18 febbraio 2026.


1. Introduzione

Il Codice di Condotta di JOMA per Produttori, Distributori e Fornitori (di seguito, il “Codice”) definisce gli standard minimi di comportamento etico e responsabile che devono essere osservati dai produttori, distributori e fornitori dei prodotti commercializzati da JOMA nello svolgimento delle loro attività, in conformità con la cultura aziendale di JOMA, saldamente fondata sul rispetto dei diritti umani e dei diritti del lavoro.

JOMA si impegna a mettere a disposizione i mezzi necessari affinché produttori, distributori e fornitori conoscano, comprendano e assumano il rispetto del presente Codice.

Il Codice si applica a tutti i produttori, distributori e fornitori coinvolti nei processi di acquisto, produzione e finitura e promuove e si fonda sui principi generali che definiscono il comportamento etico di JOMA:

Tutte le attività saranno svolte in modo etico e responsabile.

Qualsiasi persona che mantenga, direttamente o indirettamente, un rapporto di lavoro, economico, sociale o industriale con l’azienda riceverà un trattamento equo e rispettoso.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto dell’ambiente.

Tutti i produttori, distributori e fornitori (centri di produzione non di proprietà di JOMA) aderiranno integralmente a tali impegni e promuoveranno la propria responsabilità al fine di garantire il rispetto degli standard stabiliti nel presente Codice.

I fornitori saranno selezionati esclusivamente quando apportino chiaramente valore a JOMA. Per garantire ciò, dovranno essere definiti i requisiti per i fornitori e la selezione dovrà essere effettuata in modo imparziale, scegliendo quello che meglio soddisfi le esigenze dell’azienda, sulla base di criteri oggettivi di qualità, prezzo, servizio, affidabilità, disponibilità, eccellenza tecnica e puntualità nella consegna.


2. Divieto di lavoro forzato

JOMA non consentirà alcuna forma di lavoro forzato o involontario presso i propri produttori, distributori e fornitori. Essi non potranno richiedere ai lavoratori alcun “deposito” né trattenere documenti comprovanti la loro identità. I produttori riconosceranno il diritto dei propri lavoratori di lasciare il posto di lavoro previo preavviso con un congruo anticipo (1).


3. Divieto di lavoro minorile

I produttori, distributori e fornitori non assumeranno minori. JOMA definisce minore qualsiasi persona di età inferiore ai 16 anni compiuti. Se la legislazione locale stabilisce un limite di età superiore, tale limite dovrà essere rispettato (2).

Le persone di età compresa tra i 16 e i 18 anni compiuti saranno considerate lavoratori giovani. Essi non dovranno lavorare in turni notturni né in condizioni pericolose (3).


4. Divieto di abuso o trattamento inumano

I produttori, distributori e fornitori tratteranno i propri dipendenti con dignità e rispetto. In nessuna circostanza saranno tollerate punizioni corporali, molestie sessuali o razziali, abusi verbali o di autorità, né qualsiasi altra forma di molestia o intimidazione.


5. Salute e sicurezza sul lavoro

I produttori e i fornitori forniranno ai propri dipendenti un luogo di lavoro sicuro e salubre, garantendo condizioni minime di illuminazione, ventilazione, igiene, protezione antincendio, misure di sicurezza e accesso ad acqua potabile.

• I lavoratori dovranno disporre di servizi igienici puliti e di acqua potabile. Quando le condizioni lo richiedano, dovranno essere fornite strutture per la conservazione degli alimenti.

• I dormitori, ove forniti, dovranno essere igienici e sicuri.

• I produttori e fornitori adotteranno le misure necessarie per prevenire incidenti e danni alla salute dei lavoratori, riducendo al minimo, per quanto possibile, i rischi inerenti al lavoro.

• I produttori e fornitori forniranno ai lavoratori una formazione regolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azienda dovrà mantenere un registro adeguato dei corsi di formazione svolti. Dovrà inoltre designare un responsabile per la salute e sicurezza a livello di Direzione, con sufficiente autorità e capacità decisionale (4).


6. Pagamento della retribuzione

I produttori e fornitori dovranno garantire che la retribuzione corrisposta ai lavoratori sia almeno pari al minimo legale o a quello stabilito dal contratto collettivo applicabile, se superiore. In ogni caso, la retribuzione dovrà essere sempre sufficiente a coprire almeno i bisogni fondamentali e altri eventuali bisogni aggiuntivi ragionevoli dei lavoratori e delle loro famiglie.

I produttori e fornitori non effettueranno trattenute e/o deduzioni sui salari per motivi disciplinari o per qualsiasi altra causa diversa da quelle previste dalla legislazione applicabile, senza espressa autorizzazione del lavoratore. Forniranno inoltre ai lavoratori, al momento dell’assunzione, informazioni comprensibili e scritte sulle condizioni salariali e, al momento della liquidazione periodica della retribuzione, informazioni dettagliate sulla stessa.

I produttori e fornitori garantiranno che i salari e le altre prestazioni o benefici siano corrisposti puntualmente e conformemente alla legislazione applicabile e, in particolare, che i pagamenti siano effettuati nella modalità più conveniente per i lavoratori (5).


7. Salute e sicurezza del prodotto

I produttori e fornitori sono responsabili del fatto che tutti i prodotti forniti a JOMA rispettino gli standard di Salute e Sicurezza di JOMA, affinché gli articoli commercializzati non comportino rischi per il cliente.


8. Impegno ambientale

I produttori e fornitori manterranno un impegno costante nella tutela dell’ambiente e rispetteranno gli standard e i requisiti stabiliti dalla legislazione locale e internazionale applicabile.

Si impegnano altresì a rispettare gli standard ambientali stabiliti da JOMA, includendo, ove necessario, le misure di riduzione e compensazione dell’impatto richieste per applicare tali standard.


9. Riservatezza delle informazioni

I produttori e fornitori hanno l’obbligo di preservare l’integrità e la riservatezza delle informazioni ricevute in conseguenza delle relazioni commerciali intrattenute con JOMA.

L’obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo la conclusione del rapporto con JOMA e comprenderà l’obbligo di restituire qualsiasi materiale relativo alla società in loro possesso.


10. Lavoro regolare

I produttori, distributori e fornitori si impegnano affinché tutte le forme di impiego adottate rientrino nella legislazione locale applicabile. In tal modo, non comprometteranno i diritti dei lavoratori riconosciuti dalla normativa sul lavoro e sulla sicurezza sociale attraverso formule in cui non vi sia una reale intenzione di promuovere un impiego regolare nell’ambito dei normali rapporti di lavoro.


11. Tracciabilità nella produzione

I produttori, distributori e fornitori non potranno affidare la produzione a terzi senza la previa autorizzazione scritta di JOMA. Coloro che lo facciano saranno responsabili del rispetto del presente Codice da parte di tali terzi e dei loro lavoratori. Allo stesso modo, applicheranno i principi del presente Codice ai lavoratori a domicilio che fanno parte della loro catena produttiva e garantiranno trasparenza sui luoghi e sulle condizioni di lavoro di tali lavoratori.


12. Salute e sicurezza del prodotto

I produttori, distributori e fornitori sono responsabili del fatto che tutti i prodotti forniti a JOMA rispettino gli standard di Salute e Sicurezza di JOMA, affinché gli articoli commercializzati non comportino rischi per il cliente.


13. Impegno ambientale

I produttori, distributori e fornitori manterranno un impegno costante nella tutela dell’ambiente e rispetteranno gli standard e i requisiti stabiliti dalla legislazione locale e internazionale applicabile. Si impegnano altresì a rispettare gli standard ambientali stabiliti da JOMA, includendo, ove necessario, le misure di riduzione e compensazione dell’impatto richieste per applicare tali standard.


14. Riservatezza delle informazioni

I produttori, distributori e fornitori hanno l’obbligo di preservare l’integrità e la riservatezza delle informazioni ricevute in conseguenza delle relazioni commerciali intrattenute con JOMA. L’obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche dopo la conclusione del rapporto e comprenderà l’obbligo di restituire qualsiasi materiale relativo alla società in loro possesso.


15. Attuazione del Codice

I produttori, distributori e fornitori implementeranno e applicheranno programmi per mettere in pratica il presente Codice. Dovranno designare un rappresentante della Direzione responsabile dell’applicazione e del rispetto del presente Codice. Dovranno inoltre rendere noto il Codice a tutti i propri dipendenti e a chiunque, in qualsiasi modo, sia coinvolto nella catena produttiva di JOMA. Una copia del Codice, tradotta nella lingua locale, dovrà essere esposta in un luogo accessibile a tutti i lavoratori.


15.1. Trasparenza e sostenibilità nella contrattazione

I produttori, distributori e fornitori manterranno un comportamento onesto, integro e trasparente nello svolgimento delle proprie attività, adottando un adeguato sistema di registrazioni contabili che faciliti la tracciabilità delle decisioni, quale misura preventiva contro corruzione, tangenti ed estorsioni. Non dovranno offrire, concedere, richiedere o accettare regali o benefici da/per gli acquirenti di JOMA che contravvengano al Codice di Condotta e alle Pratiche Responsabili di JOMA. Non manipoleranno né influenzeranno i lavoratori, né falsificheranno documenti o registri al fine di alterare i processi di verifica della conformità al presente Codice. Non potranno offrire o accettare alcun tipo di remunerazione che, intenzionalmente o meno, interferisca con l’imparzialità o l’obiettività delle parti designate da JOMA per lo svolgimento di ispezioni e audit di conformità.


15.2. Riferimento alla legislazione nazionale e a convenzioni e accordi

Le disposizioni del presente Codice costituiscono unicamente standard minimi. Nel caso in cui la legislazione nazionale o qualsiasi altra normativa applicabile, o altri impegni assunti o applicabili, incluse le convenzioni collettive, disciplinino la stessa materia, si applicherà la norma più favorevole al lavoratore. JOMA assume, come parte della propria normativa interna, il contenuto degli accordi e delle convenzioni nazionali e internazionali a cui ha aderito e che siano applicabili alle relazioni con produttori, distributori e fornitori, impegnandosi a promuoverne l’applicazione e il rispetto.


15.3. Controllo e supervisione della conformità

I produttori, distributori e fornitori autorizzeranno JOMA e/o terze parti designate a supervisionare il corretto rispetto del presente Codice. A tal fine, forniranno i mezzi e l’accesso alle strutture e alla documentazione necessari per garantire tale verifica.


(1) Gli aspetti relativi a tali limitazioni saranno regolati dalle Convenzioni 29 e 105 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

(2) Gli aspetti relativi al divieto di lavoro minorile saranno regolati dalle Convenzioni 138 e 182 dell’OIL.

(3) Gli aspetti relativi alle condizioni di lavoro dei lavoratori giovani saranno regolati dalla Raccomandazione 190 dell’OIL.

(4) Gli aspetti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro saranno regolati dalla Convenzione 155 dell’OIL.

(5) Gli aspetti relativi al pagamento dei salari saranno regolati dalle Convenzioni 26 e 131 dell’OIL.

(6) L’orario di lavoro sarà regolato dalle Convenzioni 1 e 14 dell’OIL.